Tutela dei Minorenni
L’articolo 30 della Costituzione Italiana riconosce in capo ai genitori il diritto – dovere di mantenere, educare ed istruire i figli, indipendentemente dal titolo della filiazione, cioè che il figlio sia legittimo (nato in costanza di matrimonio) o naturale (nato al di fuori di un rapporto di coniugio fondato sul matrimonio).
Quando la nascita avviene da unione non matrimoniale, le enunciazioni relative ai genitori dovranno essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendono la dichiarazione di nascita; se dunque i genitori sono uniti in matrimonio, la status di figlio si forma automaticamente, mentre, in mancanza di matrimonio, tale status può formarsi soltanto in dipendenza di una dichiarazione di nascita o, in mancanza, di un accertamento giudiziale da parte del figlio (o di chi ne esercita attualmente la potestà genitoriale), ai sensi dell’articolo 269 c.c.
Il riconoscimento infatti è un atto unilaterale, spontaneo ed irrevocabile del genitore, in forza del quale un soggetto dichiara, nei confronti di una determinata persona, la propria maternità o paternità.
Il Tribunale per i Minorenni è l’organo giurisdizionale competente per quel che concerne le vicende relative ai figli nati da genitori conviventi, ossia non legati da vincolo matrimoniale.
Esso non si limita, in tali casi, all’attribuzione della potestà genitoriale, ma prende anche decisioni dirette a regolare, con riguardo ai figli, le conseguenze della cessazione del rapporto di convivenza, analogamente a quanto previsto per i casi di separazione e divorzio.
Sulla base degli articoli 261 e 317 bis c.c., è possibile attribuire l’esercizio della potestà ad entrambi i genitori non (più) conviventi, quando tra di essi vi sia accordo in tal senso.
Così come l’esigenza di tutelare il superiore interesse dei figli, per continuare a vivere nell’abitazione familiare anche dopo la rottura della convivenza tra i genitori, giustifica l’assegnazione della casa familiare in favore del genitore affidatario del minore, sul presupposto che la famiglia naturale, pur se formata da genitori non conviventi, non sarebbe diversa dalla famiglia legittima formata da genitori non conviventi.
La tutela del minore è immanente nell’ordinamento, indipendentemente dal rapporto di filiazione che ne ha dato origine; l’intervento del giudice minorile, in tale ambito, si giustifica nell’assoluto riferimento che la legge segue ai fini esclusivi dell’interesse del minore, e del suo diritto alla genitorialità, alla sua crescita psico – fisica ed affettiva da espletarsi nel migliore dei modi possibili.
L’articolo 30 della Costituzione Italiana riconosce in capo ai genitori il
diritto – dovere di mantenere, educare ed istruire i figli, indipendentemente dal titolo della filiazione, cioè che il figlio sia legittimo (nato in costanza di matrimonio) o naturale (nato al di fuori di un rapporto di coniugio fondato sul matrimonio).
Quando la nascita avviene da unione non matrimoniale, le enunciazioni relative ai genitori dovranno essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendono la dichiarazione di nascita; se dunque i genitori sono uniti in matrimonio, la status di figlio si forma automaticamente, mentre, in mancanza di matrimonio, tale status può formarsi soltanto in dipendenza di una dichiarazione di nascita o, in mancanza, di un accertamento giudiziale da parte del figlio (o di chi ne esercita attualmente la potestà genitoriale), ai sensi dell’articolo 269 c.c.
Il riconoscimento infatti è un atto unilaterale, spontaneo ed irrevocabile del genitore, in forza del quale un soggetto dichiara, nei confronti di una determinata persona, la propria maternità o paternità.
Il Tribunale per i Minorenni è l’organo giurisdizionale competente per quel che concerne le vicende relative ai figli nati da genitori conviventi, ossia non legati da vincolo matrimoniale. Esso non si limita, in tali casi, all’attribuzione della potestà genitoriale, ma prende anche decisioni dirette a regolare, con riguardo ai figli, le conseguenze della cessazione del rapporto di convivenza, analogamente a quanto previsto per i casi di separazione e divorzio.
Sulla base degli articoli 261 e 317 bis c.c., è possibile attribuire l’esercizio della potestà ad entrambi i genitori non (più) conviventi, quando tra di essi vi sia accordo in tal senso. Così come l’esigenza di tutelare il superiore interesse dei figli, per continuare a vivere nell’abitazione familiare anche dopo la rottura della convivenza tra i genitori, giustifica l’assegnazione della casa familiare in favore del genitore affidatario del minore, sul presupposto che la famiglia naturale, pur se formata da genitori non conviventi, non sarebbe diversa dalla famiglia legittima formata da genitori non conviventi.
La tutela del minore è immanente nell’ordinamento, indipendentemente dal rapporto di filiazione che ne ha dato origine; l’intervento del giudice minorile, in tale ambito, si giustifica nell’assoluto riferimento che la legge segue ai fini esclusivi dell’interesse del minore, e del suo diritto alla genitorialità, alla sua crescita psico – fisica ed affettiva da espletarsi nel migliore dei modi possibili.