Archivio della categoria ‘Sessualità’
Sessualita’ Coniugale
Il Codice Civile, nel prevedere gli obblighi discendenti dal matrimonio cui i coniugi sono sottoposti e in capo ai quali, conseguentemente, derivano i relativi diritti e doveri (articolo 143 c.c.), nulla dice espressamente a proposito della sfera puramente sessuale sulla quale il rapporto di coniugio, indefettibilmente, pare essere anche fondato.
Ed invero, ove ci si soffermi su una lettura più attenta e interpretativamente orientata del comma 2 dell’articolo 143, nell’ambito degli obblighi di coabitazione ed assistenza fra i coniugi, rientra anche quello attinente alla sfera sessuale fra i medesimi la quale, in virtù del matrimonio, rifluisce nell’ambito del giuridicamente rilevante, divenendo pertanto suscettibile di produrre effetti giuridici.
Attraverso tale lettura di una relazione sessuale appagante e frequente tra i coniugi, così intesa sino alla riconduzione della stessa tra gli elementi essenziali del matrimonio (nozione, quest’ultima, mutuata dal diritto canonico, che prevede, tra le cause di scioglimento del matrimonio celebrato, ma non seguito dalla congiunzione carnale, un vizio del rapporto matrimoniale concordatario – c.d. dispensa super rato et non consummato) è facile porsi alcuni interrogativi sui profili di rilevanza giuridica circa il mènage sessuale fra i coniugi.
Come peraltro confermato da una serie numerosa di pronunce da parte della Suprema Corte di Cassazione, sorge in capo al coniuge un vero e proprio diritto ad avere rapporti sessuali con l’altro coniuge, inteso quale “diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio”.
Si configura, in concreto, un autentico e reale diritto alla congiunzione carnale col proprio coniuge, quale diretto ed immediato effetto discendente dal matrimonio, pur negli ovvi ed insuperabili limiti dell’esercizio della facoltà riconosciuta ai coniugi circa la determinazione del contenuto della vita sessuale di coppia, nell’ambito della discrezionale decisione dell’indirizzo della vita familiare.
Stante quindi il carattere doveroso della relazione sessuale ribadito dalla Suprema Corte, va chiarito che il rifiuto reiterato di uno dei coniugi ad avere rapporti sessuali con l’altro, ove ingiustificato e reiterato nel tempo, è da considerarsi quale comportamento contrario ai doveri matrimoniali, partendo dal delicato presupposto per cui il vincolo matrimoniale sia naturalmente proiettato anche sulla sfera intima dei coniugi e, pertanto, il rifiuto (si ribadisce, ingiustificato e reiterato nel tempo) ad intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, costituisce certamente gravissima offesa alla dignità ed alla personalità del partner, situazione questa, ribadita in giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, “che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa…..di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psico-fisico”.
Si è in presenza, in sostanza, di situazione che integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito nell’art.143 c.c., così come interpretato, estensivamente, dai giudici della Suprema Corte, e che, ove volontariamente posta in essere da uno dei coniugi, nei confronti dell’altro, può costituire, in sede contenziosa, motivo di addebito della separazione ex art.151, comma 2, c.c.
Ad ogni ovvia precisazione, comunque, vanno accennati anche i limiti alla c.d. pretesa coniugale, quando, ad esempio, il rifiuto ad avere rapporti sessuali sia occasionale o giustificato da particolari ragioni, soprattutto ove abbiano a verificarsi particolari circostanze che si giustifichino in determinate condizioni psico-fisiche dell’un coniuge o dell’altro. Si considera con altrettanta certezza, infatti, contrario ai doveri matrimoniali il comportamento di quel coniuge che, incurante della sensibilità, delle aspettative e dei desideri dell’altro, pretenda una irragionevole frequenza di rapporti.
Non si configurerà, in tale caso, il diritto ad imporre un rapporto sessuale contro la volontà del coniuge medesimo, ed ove questo sia ugualmente imposto mediante violenza o minaccia, si apre il ben meno auspicabile scenario delle norme comuni sulla violenza sessuale. La pronunzia di separazione addebitabile, questa volta, sarà ascritta al coniuge che avrà ecceduto nella richiesta di avere rapporti sessuali con la violenza fisica o morale, al coniuge dissenziente.
Dott. Valerio Santagata