La Separazione con addebito


Il secondo comma dell’art. 151 cod.civ. prevede la possibilità per il giudice che pronuncia la separazione di stabilire, quando ne sia fatta richiesta e qualora ne ricorrano le circostanze, a quale coniuge quest’ultima sia addebitabile. Si tratta della c.d. separazione con addebito, ovvero di un particolare tipo di separazione caratterizzato dal  riscontro, in una delle parti, di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
La pronuncia di addebito necessita di una specifica domanda dell’attore o, in via riconvenzionale, del convenuto. Infatti, la separazione con richiesta di addebito, pur non configurando un tipo a sé di separazione personale, deve essere necessariamente caratterizzata da una richiesta apposita rispetto alla domanda principale e al conseguente provvedimento di separazione. Ne consegue che proposta la domanda di separazione senza richiesta di addebito, quest’ultima non potrà essere ritualmente formulata in seguito, nel corso del giudizio, perchè in tal modo risulterebbe innovato e ampliato il petitum originario.
Si ritiene, invece, ammissibile la rinuncia all’istanza di addebito inizialmente proposta. Inoltre, visto che la domanda di separazione costituisce un minus rispetto alla domanda di addebito, nel caso in cui venga ritenuto insussistente l’addebito, può essere pronunciata separazione senza addebito.
Presupposto sostanziale dell’addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, mentre non è richiesta la specifica intenzione di nuocere all’altro coniuge. Tuttavia, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “… ai fini dell’addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale”.
Dalle pronunce della Corte Suprema si evince che affinché la violazione di uno degli obblighi nascenti dal matrimonio (ad es. dell’obbligo di fedeltà) possa condurre il giudice ad addebitare la separazione al “coniuge trasgressore” è necessario che alla violazione  sia riconducibile la crisi dell’unione.
Ai fini dell’ addebitabilità della separazione non è, infatti, sufficiente che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, ma è necessario dimostrare un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza.
I comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità sono irrilevanti.
La violazione dei suddetti doveri andrà accertata giudizialmente mediante una valutazione globale e comparativa delle condotte di entrambi i coniugi, non potendo il comportamento dell’uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell’altro. Infatti, solo tale comparazione, permetterà al Giudice di merito, di riscontrare se e quale rilevanza tali comportamenti abbiano avuto nel verificarsi della crisi matrimoniale.
La legge non ha tipizzato le condotte da cui può scaturire una pronuncia di addebito; per cui spetta al giudice accertare in concreto la ricorrenza di comportamenti rilevanti per l’addebito, verificandone l’efficacia causale rispetto alla situazione di intollerabilità della convivenza o al grave pregiudizio per la prole.
La violazione del dovere di fedeltà coniugale di cui all’art. 143 c.c. ad esempio, rappresenta una violazione particolarmente grave che, normalmente, determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Tuttavia, la Cassazione precisa che la pronuncia di addebito non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare l’eventuale esistenza di un collegamento tra la detta violazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò dunque consegue che, pur a fronte della constata esistenza della violazione degli obblighi in questione, l’addebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti.

La dichiarazione di addebito ha due conseguenze:
il coniuge al quale la separazione è stata addebitata non ha diritto a nessun assegno di mantenimento. Infatti, in base all’art. 156 c.c., il legislatore statuisce al primo comma che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, precisando poi, al terzo comma, che comunque “resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti”. Ne deriva quindi che, anche qualora il soggetto a cui sia stata addebitata la separazione si trovi nelle condizioni economiche che giustificherebbe il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, non ne avrà comunque diritto. Il diritto all’assistenza materiale scaturente dal matrimonio si mantiene solo a favore del coniuge cui non è addebitabile la separazione, il quale potrà giovare dell’assegno di mantenimento, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ovvero una situazione economica tale da non consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Resta comunque da sottolineare che, in capo al coniuge cui è stata eventualmente addebitata la separazione, può essere sempre riconosciuto il diritto agli alimenti, che muove da presupposti giuridici diversi rispetto all’assegno di mantenimento.
Il medesimo coniuge non ha diritti successori nei confronti dell’altro coniuge. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde ogni aspettativa sotto il profilo successorio. Infatti, i diritti successori spettanti al coniuge separato variano a seconda che la separazione sia stata pronunciata senza addebito nei suoi confronti o con addebito. Nel primo caso, spettano al coniuge separato gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Al contrario, il coniuge separato con addebito perde i diritti successori inerenti allo stato coniugale; tuttavia egli può avere diritto allo speciale assegno successorio ossia ad un assegno vitalizio. Presupposto per il sorgere di tale diritto è la circostanza che, al momento dell’apertura della successione egli fosse titolare dell’assegno alimentare (art. 548 c.c.). Tuttavia, si ritiene che anche ove manchi un provvedimento formale di riconoscimento del diritto agli alimenti può essere disposto a favore del coniuge bisognoso l’assegno se, al momento dell’apertura della successione, egli dimostri il suo stato di effettivo bisogno, in considerazione dello spirito della legge tendente a tutelare il coniuge bisognoso in virtù del principio di solidarietà familiare.
Tale assegno ha natura assistenziale e successoria, in particolare costituisce un legato assistenziale ex legem ed il suo adempimento grava sugli eredi, in proporzione delle loro quote.
Spetta, infine, al coniuge separato, senza addebito, il diritto alle prestazioni previdenziali che competono al coniuge del defunto assicurato, come ad esempio il diritto alla pensione di reversibilità ed altre indennità prevista dalla legge. In passato, in dottrina ed in giurisprudenza, nell’ambito di una separazione pronunciata con addebito si riteneva escluso il diritto del coniuge superstite a tali prestazioni previdenziali. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con alcune pronunce, ha dichiarato illegittime le norme, contenute in varie leggi speciali, che escludevano il coniuge superstite, cui è stata addebitata la separazione, dalla pensione di reversibilità, per violazione del principio di uguaglianza. La Corte ha avuto modo di precisare che “poiché il trattamento di riversibilità ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo diritto presuppone come suo fondamento indefettibile o l’obbligo del defunto di contribuire ai bisogni della famiglia a norma dell’art. 143, terzo comma, cod. civ., oppure, venuto meno tale obbligo nei confronti del coniuge per colpa del quale la separazione è stata pronunziata (o al quale è stata addebitata), l’obbligo di prestargli gli alimenti ai sensi dell’art. 156, quarto comma” (v. Corte. Cost., 27 luglio 1989, n. 450). 
Il coniuge separato con addebito, pertanto, mantiene il diritto a percepire a pensione di reversibilità ed altresì l’indennità di fine rapporto, maturata a favore del coniuge defunto, purchè sempre sia titolare dell’assegno alimentare.
Da ultimo, vale la pena di sottolineare che, la pronuncia di addebito della separazione si considera invece irrilevante per quanto concerne i provvedimenti del giudice in ordine all’affidamenti dei figli; per tali provvedimenti infatti, deve essere preso in considerazione esclusivamente l’interesse morale e materiale dei figli ai sensi dell’art. 155 c.c., in base al quale infatti “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Avv. Teresa Cavallo