Il Divorzio


In qualità di rimedio alla crisi del rapporto matrimoniale, il divorzio, consacrando l’irreversibile frattura del consorzio familiare, comporta lo scioglimento del matrimonio (se contratto secondo il c.d. rito civile) o la cessazione dei suoi effetti civili e la perdita dello status di coniuge (se il matrimonio è invece stato contratto secondo il c.d. rito concordatario).

La Legge 1° dicembre 1970, n.898 (“Disciplina e casi di scioglimento del matrimonio“, la c.d. Legge sul divorzio) agli articoli 1 e 2 dispone che:

il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”; “nei casi di celebrazione del matrimonio con rito religioso e regolarmente trascritto“, nelle medesime ipotesi (cioè esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita), il giudice “pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio“.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato, da uno dei coniugi, nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge n.898/1970, all’articolo 3.

La sussistenza di una di tali ipotesi, tuttavia, non determina automaticamente l’estinzione del vincolo coniugale, risultando a ciò necessario che il Tribunale preliminarmente valuti l’irreversibilità della crisi coniugale.

La separazione legale costituisce senz’altro la causa statisticamente più frequente di scioglimento del matrimonio. L’articolo 3, n.2, lettera b) stabilisce che il divorzio può essere domandato da uno dei coniugi quando sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale.

Affinchè sia pronunciata la sentenza di divorzio è inoltre necessario che il giudice accerti che la separazione si sia protratta, ininterrottamente, per almeno 3 anni. Ciò significa che a fronte della crisi coniugale, i coniugi che intendono, definitivamente, sciogliere il loro matrimonio, sono tenuti ad intraprendere due giudizi separati: prima quello di separazione (consensuale o giudiziale), e successivamente quello di divorzio.

Altre ipotesi di divorzio
Il divorzio su domanda unilaterale
Il divorzio a domanda congiunta