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	<title>Studio Legale Luciano Vinci</title>
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		<title>Sessualita&#8217; Coniugale</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessualità]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Codice Civile, nel prevedere gli obblighi discendenti dal matrimonio cui i coniugi sono sottoposti e  in capo ai quali, conseguentemente, derivano i relativi diritti e doveri (articolo 143 c.c.), nulla dice espressamente a proposito della sfera puramente sessuale sulla quale il rapporto di coniugio, indefettibilmente, pare essere anche fondato. Ed invero, ove  ci si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Codice Civile, nel prevedere gli obblighi discendenti dal matrimonio cui i coniugi sono sottoposti e  in capo ai quali, conseguentemente, derivano i relativi diritti e doveri (articolo 143 c.c.), nulla dice espressamente a proposito della sfera puramente sessuale sulla quale il rapporto di coniugio, indefettibilmente, pare essere anche fondato.</p>
<p>Ed invero, ove  ci si soffermi su una lettura più attenta e interpretativamente orientata del comma 2 dell&#8217;articolo 143, nell&#8217;ambito degli obblighi di coabitazione ed assistenza fra i coniugi, rientra anche quello attinente alla sfera sessuale fra i medesimi la quale, in virtù del matrimonio, rifluisce nell&#8217;ambito del giuridicamente rilevante, divenendo pertanto suscettibile di produrre effetti giuridici.</p>
<p>Attraverso tale lettura di una relazione sessuale appagante e frequente tra i coniugi, così intesa sino alla riconduzione della stessa  tra gli elementi essenziali del matrimonio (nozione, quest&#8217;ultima, mutuata dal diritto canonico, che prevede, tra le cause di scioglimento del matrimonio celebrato, ma non seguito dalla congiunzione carnale, un vizio del rapporto matrimoniale concordatario &#8211; c.d. dispensa <em>super</em> <em>rato et non consummato</em>) è facile porsi alcuni interrogativi sui profili di rilevanza giuridica circa il <em>mènage </em>sessuale fra i coniugi.</p>
<p>Come peraltro confermato da una serie  numerosa di pronunce da parte della Suprema Corte di Cassazione, sorge in capo al coniuge un vero e proprio diritto ad avere rapporti sessuali con l&#8217;altro coniuge, inteso quale &#8220;diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio&#8221;.</p>
<p>Si configura, in concreto, un autentico e reale diritto alla congiunzione carnale col proprio coniuge, quale diretto ed immediato effetto discendente dal matrimonio, pur negli ovvi ed insuperabili limiti dell&#8217;esercizio della facoltà riconosciuta ai coniugi circa la determinazione del contenuto della vita sessuale di coppia, nell&#8217;ambito della discrezionale decisione dell&#8217;indirizzo della vita familiare.</p>
<p>Stante quindi il carattere doveroso della relazione sessuale ribadito dalla Suprema Corte, va chiarito che il rifiuto reiterato di uno dei coniugi ad avere rapporti sessuali con l&#8217;altro, ove ingiustificato e reiterato nel tempo, è da considerarsi quale comportamento contrario ai doveri matrimoniali, partendo dal delicato presupposto per cui il vincolo matrimoniale sia naturalmente proiettato anche sulla sfera intima dei coniugi e, pertanto, il rifiuto (si ribadisce, ingiustificato e reiterato nel tempo) ad intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, costituisce certamente gravissima offesa alla dignità ed alla personalità del <em>partner</em>, situazione questa, ribadita in giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, &#8220;che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa&#8230;..di irreversibili danni sul piano dell&#8217;equilibrio psico-fisico&#8221;.</p>
<p>Si è in presenza, in sostanza, di situazione che integra violazione del dovere di assistenza  morale e materiale sancito nell&#8217;art.143 c.c., così come interpretato, estensivamente, dai giudici della Suprema Corte, e che, ove volontariamente posta in essere da uno dei coniugi, nei confronti dell&#8217;altro, può costituire, in sede contenziosa, motivo di addebito della separazione ex art.151, comma 2, c.c.</p>
<p>Ad ogni ovvia precisazione, comunque, vanno accennati anche i limiti alla c.d. pretesa coniugale, quando, ad esempio, il rifiuto ad avere rapporti sessuali sia occasionale o giustificato da particolari ragioni, soprattutto ove abbiano a verificarsi particolari circostanze che si giustifichino in determinate condizioni psico-fisiche dell&#8217;un coniuge o dell&#8217;altro. Si considera con altrettanta certezza, infatti, contrario ai doveri matrimoniali il comportamento di quel coniuge che, incurante della sensibilità, delle aspettative e dei desideri dell&#8217;altro, pretenda una irragionevole frequenza di rapporti.</p>
<p>Non si configurerà, in tale caso, il diritto ad imporre un rapporto sessuale contro la volontà del coniuge medesimo, ed ove questo sia ugualmente imposto mediante violenza o minaccia, si apre il ben meno auspicabile scenario delle norme comuni sulla violenza sessuale. La pronunzia di separazione addebitabile, questa volta, sarà ascritta al coniuge che avrà ecceduto nella richiesta di avere rapporti sessuali con la violenza fisica o morale, al coniuge dissenziente.</p>
<p>Dott. Valerio Santagata</p>
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		<title>L&#8217;affidamento dei minori</title>
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		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affidamento Condiviso]]></category>

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		<description><![CDATA[di Serio Carmela Angela -Psicologa specializzanda in Psicoterapia Familiare e sistemico- relazionale- L’affidamento ha come principio la tutela del diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, intesa come risorsa primaria indispensabile per il suo benessere e la sua crescita psico-fisica. La valutazione, da un punto di vista psicologico, viene focalizzata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>di Serio Carmela Angela -Psicologa specializzanda in Psicoterapia Familiare e sistemico- relazionale-</em> </strong></p>
<p>L’affidamento ha come principio la tutela del diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, intesa come risorsa primaria indispensabile per il suo benessere e la sua crescita psico-fisica.<br />
La valutazione, da un punto di vista psicologico, viene focalizzata sulla condizione psicofisica del minore, sulla relazione di quest’ultimo con ciascuno dei genitori ed i rispettivi nuclei familiari di appartenenza, nonché sul profilo psicologico di personalità di ambedue i genitori.</p>
<p>In particolare, l’esame psicologico dei genitori è indicato in funzione dell’accertamento dell’idoneità genitoriale, attraverso colloqui individuali.</p>
<p>Non è sempre necessario somministrare tests di personalità, dal momento che si può benissimo compiere una <strong>valutazione di personalità</strong> delle parti attraverso una logica dell’ascolto.</p>
<p>L’idoneità genitoriale può implicare una valutazione della personalità, ma si fonda tendenzialmente, sull’articolazione delle<strong> </strong><strong>differenti funzioni genitoriali</strong> di padre e madre.<br />
La madre è portatrice delle cure e del soddisfacimento dei bisogni, da un punto di vista materiale e simbolico inteso come risposte alle domande d’amore; il padre, deve legare il desiderio con la legge, il che comporta l’umanizzazione del desiderio nell’ordine simbolico umano e la separazione della legge da ogni sua idealizzazione astratta.</p>
<p>In questa prospettiva si evince che, un elemento importante nella valutazione di idoneità genitoriale, è sicuramente dato dalla capacità di riconoscimento, da parte di ciascuno dei genitori al di là della loro conflittualità di coppia, delle funzioni specifiche che appartengono all’altro genitore.</p>
<p>La maggior frequenza di affidamento esclusivo alla madre può essere interpretata alla luce del ruolo e della funzione che essa gioca nelle età più precoci dell’infanzia. La sua funzione di <em>primo altro</em> della parola e del desiderio, che presentifica nella prima infanzia, ha un’incidenza basilare sulla stabilità della vita psico-affettiva futura del bambino, così come la <strong>mediazione</strong> che essa svolge tra i bisogni materiali del minore e le domande d’amore che non sono riconducibili ad essi. Tenendo conto, quindi, che nei casi di separazione è molto frequente un’età precoce del bambino, questo può spiegare l’altrettanto frequente prevalenza degli affidamenti alla madre.</p>
<p>La conflittualità che spesso accompagna le cause di affido dei minori può dare risultati di patologia psichica. Il tentativo di mediazione da parte di un professionista, è mirato a riportare i coniugi nel “qui ed ora” del problema abbandonando congetture ed influenze appartenenti al loro passato di coppia che nulla hanno a che vedere con il benessere psico-fisico del figlio. Inoltre occorre ridefinire in positivo il momento di crisi leggendolo non solo come qualcosa di estremamente invalidante, bensì come momento di crescita, di cambiamento finalizzato ad una nuova ridefinizione del ruolo genitoriale. La confusione si crea spesso in virtù del fatto che i coniugi in conflitto stanno cercando di gestire una nuova situazione utilizzando le stesse modalità del passato; a questo consegue un’insoddisfazione reciproca legata al fallimento delle loro comunicazioni. In sostanza entrambi i coniugi gridano il malessere, ma lo fanno deformandolo.</p>
<p>Si intuisce da quando sopra citato che l’intervento del professionista è soprattutto focalizzato sulle dinamiche comunicative dei coniugi. Un utile strumento per ottimizzare gli scambi comunicativi e per rendere produttiva l’interazione, ove le condizioni siano favorevoli, è la <strong><em>mediazione familiare</em></strong>.</p>
<p>Il processo di mediazione consta di un massimo di 12 sedute; le prime due si focalizzano sull’analisi della domanda e successivamente si prosegue con il protocollo. All’interno di questo processo si lavora sulla genitorialità nel tentativo di sciogliere i nodi conflittuali del “qui ed ora”. Lo sforzo maggiore dell’esperto è quello di conciliare gli scambi comunicativi rendendoli funzionali e facendo in modo che non si tergiversi su argomenti che non sono utili al procedimento di separazione dei coniugi o di eventuale affido del minore.</p>
<p>Dottoressa Carmela Serio</p>
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		<title>La Separazione con addebito</title>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il secondo comma dell’art. 151 cod.civ. prevede la possibilità per il giudice che pronuncia la separazione di stabilire, quando ne sia fatta richiesta e qualora ne ricorrano le circostanze, a quale coniuge quest’ultima sia addebitabile. Si tratta della c.d. separazione con addebito, ovvero di un particolare tipo di separazione caratterizzato dal  riscontro, in una delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il secondo comma dell’art. 151 cod.civ. prevede la possibilità per il giudice che pronuncia la separazione di stabilire, quando  ne sia fatta richiesta e qualora ne ricorrano le circostanze,  a quale coniuge quest’ultima sia addebitabile. Si tratta della c.d. <strong>separazione con addebito</strong>, ovvero di un particolare tipo di separazione caratterizzato dal  riscontro, in una delle parti, di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.<br />
La pronuncia di addebito necessita di una specifica domanda dell&#8217;attore o, in via riconvenzionale, del convenuto. Infatti, la separazione con richiesta di addebito, pur non configurando un tipo a sé di separazione personale, deve essere necessariamente caratterizzata da una richiesta apposita rispetto alla domanda principale e al conseguente provvedimento di separazione. Ne consegue che proposta la domanda di separazione senza richiesta di addebito, quest&#8217;ultima non potrà essere ritualmente formulata in seguito, nel corso del giudizio, perchè in tal modo risulterebbe innovato e ampliato il petitum originario.<br />
Si ritiene, invece,  ammissibile la rinuncia all&#8217;istanza di addebito inizialmente proposta. Inoltre, visto che la domanda di separazione costituisce un minus rispetto alla domanda di addebito, nel caso in cui venga ritenuto insussistente l&#8217;addebito, può essere pronunciata separazione senza addebito.<br />
Presupposto sostanziale dell&#8217;addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, mentre non è richiesta la specifica intenzione di nuocere all&#8217;altro coniuge. Tuttavia, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “… ai fini dell&#8217;addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell&#8217;intollerabilità dell&#8217;ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l&#8217;art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale”.<br />
Dalle pronunce della Corte Suprema si evince che affinché l<strong>a violazione di uno degli obblighi nascenti dal matrimonio</strong> (ad es. dell&#8217;obbligo di fedeltà) possa condurre il giudice ad addebitare la separazione al “coniuge trasgressore” è necessario che alla violazione  sia riconducibile la crisi dell&#8217;unione.<br />
Ai fini dell&#8217; addebitabilità della separazione non è, infatti,  sufficiente che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, ma è necessario dimostrare un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza.<br />
I comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità sono irrilevanti.<br />
La violazione dei suddetti doveri andrà accertata  giudizialmente mediante una valutazione globale e comparativa delle condotte di entrambi i coniugi, non potendo il comportamento dell’uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell’altro. Infatti, solo tale comparazione, permetterà al Giudice di merito, di riscontrare se e quale rilevanza tali comportamenti abbiano avuto nel verificarsi della crisi matrimoniale.<br />
La legge non ha tipizzato le condotte da cui può scaturire una pronuncia di addebito; per cui spetta al giudice accertare in concreto la ricorrenza di comportamenti rilevanti per l’addebito, verificandone l’efficacia causale rispetto alla situazione di intollerabilità della convivenza o al grave pregiudizio per la prole.<br />
<strong>La violazione del dovere di fedeltà coniugale</strong> di cui all’art. 143 c.c. ad esempio, rappresenta una violazione particolarmente grave che, normalmente, determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Tuttavia, la Cassazione precisa che la pronuncia di addebito non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare l’eventuale esistenza di un collegamento tra la detta violazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò dunque consegue che, pur a fronte della constata esistenza della violazione degli obblighi in questione, l’addebito della separazione va escluso <strong>quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenz</strong>a, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti.</p>
<p><strong>La dichiarazione di addebito ha due conseguenze:</strong><br />
<strong>il coniuge al quale la separazione è stata addebitata non ha diritto a nessun assegno di mantenimento</strong>. Infatti, in base all’art. 156 c.c., il legislatore statuisce al primo comma che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall&#8217;altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, precisando poi, al terzo comma, che comunque “resta fermo l&#8217;obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti”. <strong>Ne deriva quindi che, anche qualora il soggetto a cui sia stata addebitata la separazione si trovi nelle condizioni economiche che giustificherebbe il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, non ne avrà comunque diritto</strong>. Il diritto all’assistenza materiale scaturente dal matrimonio si mantiene solo a favore del coniuge cui non è addebitabile la separazione, il quale potrà giovare dell’assegno di mantenimento, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ovvero una situazione economica tale da non consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Resta comunque da sottolineare che, in capo al coniuge cui è stata eventualmente addebitata la separazione, può essere sempre riconosciuto il diritto agli alimenti, che muove da presupposti giuridici diversi rispetto all’assegno di mantenimento.<br />
<strong>Il medesimo coniuge non ha diritti successori nei confronti dell&#8217;altro coniuge</strong>. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde ogni aspettativa sotto il profilo successorio. Infatti, i diritti successori spettanti al coniuge separato variano a seconda che la separazione sia stata pronunciata senza addebito nei suoi confronti o con addebito. Nel primo caso, spettano al coniuge separato gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Al contrario, il coniuge separato con addebito perde i diritti successori inerenti allo stato coniugale; tuttavia egli può avere diritto allo speciale assegno successorio ossia ad un assegno vitalizio. Presupposto per il sorgere di tale diritto è la circostanza che, al momento dell’apertura della   successione egli fosse titolare dell’assegno alimentare (art. 548 c.c.). Tuttavia, si ritiene che anche ove manchi un provvedimento formale di riconoscimento del diritto agli alimenti può essere disposto a favore del coniuge bisognoso l’assegno se, al momento dell’apertura della successione, egli dimostri il suo stato di effettivo bisogno, in considerazione dello spirito della legge tendente a tutelare il coniuge bisognoso in virtù del principio di solidarietà familiare. Tale assegno ha natura assistenziale e successoria, in particolare costituisce un legato assistenziale ex legem ed il suo adempimento grava sugli eredi, in proporzione delle loro quote.<br />
Spetta, infine, al coniuge separato, senza addebito, il diritto alle prestazioni previdenziali che competono al coniuge del defunto assicurato, come ad esempio il diritto alla pensione di reversibilità ed altre indennità prevista dalla legge. In passato, in dottrina ed in giurisprudenza, nell’ambito di una separazione pronunciata con addebito si riteneva escluso il diritto del coniuge superstite a tali prestazioni previdenziali. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con alcune pronunce, ha dichiarato illegittime le norme, contenute in varie leggi speciali, che escludevano il coniuge superstite, cui è stata addebitata la separazione, dalla pensione di reversibilità, per violazione del principio di uguaglianza. La Corte ha avuto modo di precisare che “poiché il trattamento di riversibilità ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo diritto presuppone come suo fondamento indefettibile o l&#8217;obbligo del defunto di contribuire ai bisogni della famiglia a norma dell&#8217;art. 143, terzo comma, cod. civ., oppure, venuto meno tale obbligo nei confronti del coniuge per colpa del quale la separazione è stata pronunziata (o al quale è stata addebitata), l&#8217;obbligo di prestargli gli alimenti ai sensi dell&#8217;art. 156, quarto comma” (v. Corte. Cost., 27 luglio 1989, n. 450).  Il coniuge separato con addebito, pertanto, mantiene il diritto a percepire a pensione di reversibilità ed altresì l’indennità di fine rapporto, maturata a favore del coniuge defunto, purchè sempre sia titolare dell’assegno alimentare.<br />
Da ultimo, vale la pena di sottolineare che, la pronuncia di addebito della separazione si considera invece irrilevante per quanto concerne i provvedimenti del giudice in ordine all’affidamenti dei figli; per tali provvedimenti infatti, deve essere preso in considerazione esclusivamente l’interesse morale e materiale dei figli ai sensi dell’art. 155 c.c., in base al quale infatti “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.<br />
Avv. Teresa Cavallo</p>
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		<title>Le unioni omosessuali</title>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:33:41 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Famiglie di fatto]]></category>

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		<description><![CDATA[La lettura dell&#8217;articolo 3 della Costituzione repubblicana che, come noto sancisce il principio della parità di trattamento giuridico tra le persone, e le numerose istanze sociali volte a riconoscere le unioni omosessuali anche in Italia, spesso non sono bastevoli ad affrontare, quantomeno in maniera soddisfacente, il casus sulle convivenze omosessuali che, nel tetro “silenzio” della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lettura dell&#8217;articolo 3 della Costituzione repubblicana che, come noto sancisce il principio della parità di trattamento giuridico tra le persone, e le numerose istanze sociali volte a riconoscere le unioni omosessuali anche in Italia,  spesso non sono bastevoli ad affrontare, quantomeno in maniera soddisfacente, il casus sulle convivenze omosessuali che, nel tetro “silenzio” della legge, a tutt&#8217;oggi, apre scenari ancora foschi e di dubbia interpretazione giuridica, non sussistendo una disciplina normativa di riferimento.<br />
Stando al dettato costituzionale, il quale, come noto, all&#8217;articolo 29 prevede il riconoscimento dei “diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, il requisito della “naturalità” dovrebbe, in teoria, ostare alla possibilità di celebrare il matrimonio tra persone del medesimo sesso, evidenziandosi tale assunto pure argomentando ex art.3 comma 3 lettera g) della legge n.898/1970 (c.d. “legge sul divorzio”), per cui la rettificazione dell&#8217;attribuzione di sesso determina l&#8217;immediato scioglimento del matrimonio.<br />
Sulla base di tale disciplina legislativa nazionale “derivata”, quindi indirettamente riferibile al matrimonio omosessuale, si crea persino il paradosso giuridico per cui l&#8217;unione matrimoniale tra persone del medesimo sesso non sarebbe solo invalida, bensì giuridicamente e, dunque, legalmente inesistente.<br />
Tale orientamento, tuttavia, seppur in parte svuotato dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali (articolo 12), la quale non prevede quel requisito di “naturalità” di cui un nucleo familiare pare debba necessariamente essere permeato, è paradossalmente ed in tale circostanza suffragato da numerose pronunce della Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali (che funge da organo giusdicente proprio su quella Carta !!!), la quale palesemente nega che le coppie omosessuali abbiano diritto al matrimonio, con ciò solo disattendendo il tenore letterale della rubrica di quell&#8217;articolo 12 della C.E.D.U., intitolantesi “diritto al matrimonio”.<br />
In tale ottica internazionale, è dunque d&#8217;obbligo effettuare un&#8217;analisi di studio comparatistico sulla presente disciplina, atteso che, proprio in Europa, il matrimonio omosessuale è previsto e giuridicamente disciplinato in Olanda (dall&#8217;anno 2001), Belgio (dall&#8217;anno 2003), Spagna e Regno Unito (dall&#8217;anno 2005).<br />
Nel contesto europeo, occorre inoltre distinguere gli ordinamenti giuridici che ammettono in toto il matrimonio omosessuale, quindi facendone discendere in capo ai coniugi tutti gli obblighi relativi, da quelli che, invece, ammettono esclusivamente le cc.dd. unioni civili (domestic o registered partnerships), costituenti istituti giuridici differenti dal matrimonio vero e proprio e che, comunque,  estendono ai conviventi “registrati” alcuni diritti propri dei coniugi.<br />
Nella prima ipotesi, l&#8217;unione omosessuale viene del tutto parificata al matrimonio e quindi ciascun soggetto acquisisce lo status coniugale , perdendo di conseguenza lo stato libero, mentre nel caso delle unioni civili, viene semplicemente attribuita rilevanza giuridica alla convivenza “di fatto”, more uxorio.<br />
Forme di riconoscimento delle unioni more uxorio omosessuali sono previste in Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Croazia, Gran Bretagna, Ungheria, Lussemburgo ed in Francia, ove nel 1999 è stato istituito l&#8217;istituto del PACS, il “contratto stipulato tra due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso per organizzare la loro vita in comune”, al quale però non possono estendersi, per via analogica, le norme che regolano il matrimonio francese.<br />
Di sensibilità giuridica parzialmente differente è invece l&#8217;ordinamento giuridico nord-americano, ove il matrimonio omosessuale è previsto in numerosi Stati federali degli Stati Uniti ed in numerosi altri invece sono dettate e disciplinate le Unioni civili omosessuali; in Canada, dopo essere stato legalizzato in alcuni Stati federali, il matrimonio omosessuale è stato esteso e riconosciuto in tutto il territorio nazionale, con il Civil marriage Act del 2005.<br />
E&#8217; dunque agevole rilevare come sia proprio il legislatore italiano, nonostante uno scenario potenzialmente ottimistico in ambito internazionale, a mostrare una certa ritrosìa in tema di riconoscimento di diritti positivi in capo agli omosessuali.<br />
Le ragioni di questo “fallimento” normativo, e di una forma di “handicap” legislativo in senso lato, possono certamente essere ricondotti, da un lato, alla incombente presenza della gerarchia cattolica all&#8217;interno delle Istituzioni politiche di riferimento ma dall&#8217;altro, per onestà intellettuale, ad un atteggiamento flebile, timido, inconsistente, da parte delle maggiori associazioni di omosessuali, che si traduce in una abitudine squisitamente pubblicitaria, che però ottiene come obiettivo finale, soltanto la mancanza di risultati concreti.<br />
Una voce autorevole nel panorama giuridico e costituzionale italiano, lascia però sperare in qualche spiraglio di luce; la distanza ancora grandissima tra gli sforzi di rinnovamento civile e la condizione dell&#8217;omosessuale in Italia, mostrano certamente gli ostacoli radicati nelle norme e nelle prassi e le difficoltà di rimuovere arretratezze e pregiudizi, che dominano anche là dove ci si dovrebbe aspettare un atteggiamento volto a creare le condizioni per una loro eliminazione e, prima di tutto, per rimuovere la cultura che li sostiene.<br />
Sia il disegno di legge sull&#8217;istituzione dello stato di unione civile, che la vigenza del divieto di discriminazione per orientamento sessuale contenuto nella normativa dell&#8217;Unione Europea (alla quale l&#8217;ordinamento italiano è pure costituzionalmente subordinato) sono definibili “vie già tracciate”, non restando che cominciare a percorrerle. Per dirla con Rodotà, “basta non rimanere prigionieri del perbenismo sempre in agguato, e rendersi conto che l&#8217;affermazione dei diritti civili vale qualche sacrosanta forzatura”.</p>
<p>Dott.<br />
Valerio Santagata</p>
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		<title>La separazione giudiziale</title>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La separazione giudiziale si ha quando, in mancanza di accordo, i coniugi ricorrono al giudice per decidere la loro situazione di conflitto. Il procedimento della separazione giudiziale è quello di una causa civile ordinaria, nel senso che dovrà essere istruita con le prove relative e deve essere decisa dal Tribunale. Preliminarmente, peraltro, i coniugi debbono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La separazione giudiziale si ha quando, in mancanza di accordo, i coniugi ricorrono al giudice per decidere la loro situazione di conflitto.</p>
<p>Il procedimento della separazione giudiziale è quello di una causa civile ordinaria, nel senso che dovrà essere istruita con le prove relative e deve essere decisa dal Tribunale. Preliminarmente, peraltro, i coniugi debbono comparire personalmente dinanzi al presidente del Tribunale il quale tenterà la loro conciliazione e, se questa non riesce, disporrà i provvedimenti temporanei ed urgenti atti a regolare lo stato di separazione dei coniugi ed i rapporti con i figli, nel periodo fra il ricorso di separazione e la sentenza finale.</p>
<p>La separazione giudiziale può essere chiesta quando si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da rendere grave pregiudizio all&#8217;educazione della prole. La vigente disciplina legislativa non indica specifici fatti dai quali deve risultare l&#8217;intollerabilità della convivenza. Occorre quindi accertare la sussistenza di circostanze che nel caso concreto depongano obiettivamente, secondo la comune valutazione sociale, per l&#8217;intollerabilità della normale convivenza coniugale.</p>
<p>In generale può trattarsi di gravi violazioni dei doveri coniugali, fatti impeditivi della convivenza o fatti che ledono la comunione tra i coniugi.</p>
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		<title>Le conseguenze della separazione legale</title>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito della separazione, pur permanendo a carico dei coniugi l&#8217;obbligo di reciproco rispetto, risultano sospesi i doveri coniugali di cui all&#8217;articolo 143 del codice civile. In particolare vengono meno: l&#8217;obbligo di fedeltà, l&#8217;obbligo di coabitazione e l&#8217;obbligo di collaborazione. Non viene meno, invece, il dovere di assistenza che può tramutarsi in diritto al mantenimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito della separazione, pur permanendo a carico dei coniugi l&#8217;obbligo di reciproco rispetto, risultano sospesi i doveri coniugali di cui all&#8217;articolo 143 del codice civile. In particolare vengono meno: l&#8217;obbligo di fedeltà, l&#8217;obbligo di coabitazione e l&#8217;obbligo di collaborazione.</p>
<p>Non viene meno, invece, il dovere di assistenza che può tramutarsi in diritto al mantenimento attraverso la corresponsione periodica di un assegno <em>ad hoc</em>, <strong>né vengono meno gli obblighi verso i figli</strong>.</p>
<p>Dal punto di vista più strettamente patrimoniale, si scioglie la comunione legale, quale naturale conseguenza del venir meno dell’obbligo di collaborazione.</p>
<p>Si conserva, comunque, il diritto di successione ereditaria, salvo che vi sia stato addebito della separazione.</p>
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		<title>Addebito della separazione</title>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;articolo 151,  II comma, del codice civile, espressamente recita: &#8220;Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio&#8221;. Quindi, occorre ricordare che l&#8217;imputabilità della separazione deve essere richiesta al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo 151,  II comma, del codice civile, espressamente recita: <em>&#8220;Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio&#8221;</em>. Quindi, occorre ricordare che l&#8217;imputabilità della separazione deve essere richiesta al giudice dal coniuge incolpevole, in quanto la legge specificatamente pone la condizione che &#8220;ne sia richiesto&#8221; il giudizio di imputabilità.</p>
<p>Di conseguenza, la separazione viene addebitata al coniuge che ha violato i doveri derivanti dal matrimonio solo se l&#8217;altro coniuge lo richiede. La giurisprudenza richiede, ai fini dell&#8217;addebito, situazioni di grave colpa, ossia situazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, tali da dare luogo comunque alla intollerabilità della convivenza.</p>
<p>La stessa giurisprudenza, pur continuando a richiedere una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, afferma che tale giudizio comparativo non è necessario quando si tratti di violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale, quali la violazione dei doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale.</p>
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		<title>Le conseguenze della separazione con addebito</title>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La pronuncia della separazione con addebito comporta conseguenze per il coniuge cui è stata addebitata. Infatti, lo stesso: a) perde il diritto all’assegno di mantenimento, perché il I comma dell’articolo 156 del codice civile dispone che il giudice pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pronuncia della separazione con addebito comporta conseguenze per il coniuge cui è stata addebitata. Infatti, lo stesso:</p>
<p><strong>a) perde il diritto all’assegno di mantenimento</strong>, perché il I comma dell’articolo 156 del codice civile dispone che il giudice pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Lo stesso articolo 156 del codice civile, al  III comma, dispone che, comunque, resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.</p>
<p><strong>b) subisce una limitazione dei diritti successori</strong>, infatti a proposito di riserva a favore del coniuge separato, ai sensi del combinato disposto del II comma dell’articolo 585 del codice civile con l’articolo 548 dello stesso codice, il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Il predetto assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta.</p>
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		<title>La separazione consensuale</title>
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		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La separazione consensuale è frutto di un accordo tra i coniugi in ordine a tutte le conseguenze economiche, patrimoniali e personali che da essa discendono. Pertanto, causa giustificativa della separazione è in tal caso l&#8217;accordo dei coniugi non necessitandosi la intollerabilità della convivenza. L&#8217;accordo, però, di per sé non è bastevole alla produzione di effetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La separazione consensuale è frutto di un accordo tra i coniugi in ordine a tutte le conseguenze economiche, patrimoniali e personali che da essa discendono. Pertanto, causa giustificativa della separazione è in tal caso l&#8217;accordo dei coniugi non necessitandosi la intollerabilità della convivenza.</p>
<p>L&#8217;accordo, però, di per sé non è bastevole alla produzione di effetti giuridici vincolanti, necessitando dell&#8217;omologazione giudiziale richiesta con ricorso di uno o di entrambi i coniugi concessa a seguito della comparizione delle parti innanzi al Tribunale competente per il tentativo di conciliazione. Se il tentativo di conciliazione non riesce, si procede alla fase di omologazione.</p>
<p>Per la sua concessione è necessario che il tribunale verifichi l&#8217;esistenza, la serietà e la libertà del consenso dei coniugi. L&#8217;accordo, inoltre, non deve contenere disposizioni contrarie a norme imperative o all&#8217;ordine pubblico. Valutazione di fondamentale importanza, infine, è quella relativa all&#8217;idoneità dell&#8217;accordo alla tutela degli interessi della prole, per cui, qualora l’accordo dei coniugi risulti essere in contrasto con tali interessi, il giudice, nell&#8217;interesse preminente dei figli, riconvocherà entrambi i coniugi indicando loro le modifiche da apportare alle condizioni pattuite.</p>
<p>L&#8217;accordo può contenere disposizioni patrimoniali tra i coniugi e le parti possono prevedere il diritto di abitazione ed altre forme di attribuzione economica diverse dall&#8217;assegno di mantenimento. La scelta di una separazione di tipo consensuale presenta degli innegabili vantaggi (tempi più rapidi, costi più contenuti, libertà di contrattazione, dettaglio delle condizioni e maggior dialogo tra i separandi</p>
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		<title>Il divorzio su domanda unilaterale</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il divorzio]]></category>

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		<description><![CDATA[Il divorzio su domanda unilaterale o contenzioso presenta una disciplina processuale sostanzialmente analoga a quella prevista per la separazione giudiziale, ove trovano spazio le procedure analoghe della proposizione della domanda con ricorso al Tribunale ed il preliminare esperimento del Tentativo Obbligatorio di Conciliazione; una novità introdotta dalla legge di novella del 1987 prevede, tuttavia, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il divorzio su domanda unilaterale</strong> o contenzioso presenta una disciplina processuale sostanzialmente <strong>analoga</strong> a quella prevista per la <strong>separazione giudiziale</strong>, ove trovano spazio le procedure analoghe della proposizione della domanda con ricorso al Tribunale ed il preliminare esperimento del Tentativo Obbligatorio di Conciliazione; una <strong>novità</strong> introdotta dalla legge di novella del 1987 prevede, tuttavia, che il Tribunale emetta <strong>sentenza non definitiva</strong> relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, lasciando invece che il processo continui per altri ed ulteriori aspetti come, ad esempio, per la determinazione dell&#8217;<strong>assegno di divorzio</strong>.</p>
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