I rapporti patrimoniali tra i conviventi
In ordine ai rapporti patrimoniali si esclude l’applicazione del regime di comunione legale dei beni. In giurisprudenza si afferma che il contributo del partner all’acquisto di un bene non è di per sé rilevante al fine di considerare il bene comune, salva la possibilità di stipulare una convenzione instaurativa di una sorta di regimi di acquisti comuni. Per queste ed ulteriori ragioni, si esclude che il convivente che presti attività lavorativa nell’impresa dell’altro, possa godere della tutela attribuita al coniuge dall’articolo 230 bis c.c.
In assenza di una disciplina che regolamenti i rapporti patrimoniali tra conviventi, il contratto è sicuramente uno strumento potenzialmente idoneo a coniugare le esigenze di autonomia e libertà che la convivenza esprime, con le istanze di tutela individuale di ciascuno dei conviventi.
Si parla, al riguardo, di contratti di convivenza, convenzioni che i partners possono stipulare allo scopo di regolare gli aspetti patrimoniali del loro rapporto.
Queste intese mirano principalmente a sottoporre a regole prefissate la soluzione di eventuali conflitti di natura patrimoniale che potrebbero insorgere durante la vita di coppia, non potendosi però negoziare pattuizioni relative agli aspetti personali (fedeltà, assistenza morale, coabitazione), in quanto privi del necessario carattere di patrimonialità previsto dall’articolo 1174 c.c.