Le unioni omosessuali
La lettura dell’articolo 3 della Costituzione repubblicana che, come noto sancisce il principio della parità di trattamento giuridico tra le persone, e le numerose istanze sociali volte a riconoscere le unioni omosessuali anche in Italia, spesso non sono bastevoli ad affrontare, quantomeno in maniera soddisfacente, il casus sulle convivenze omosessuali che, nel tetro “silenzio” della legge, a tutt’oggi, apre scenari ancora foschi e di dubbia interpretazione giuridica, non sussistendo una disciplina normativa di riferimento.
Stando al dettato costituzionale, il quale, come noto, all’articolo 29 prevede il riconoscimento dei “diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, il requisito della “naturalità” dovrebbe, in teoria, ostare alla possibilità di celebrare il matrimonio tra persone del medesimo sesso, evidenziandosi tale assunto pure argomentando ex art.3 comma 3 lettera g) della legge n.898/1970 (c.d. “legge sul divorzio”), per cui la rettificazione dell’attribuzione di sesso determina l’immediato scioglimento del matrimonio.
Sulla base di tale disciplina legislativa nazionale “derivata”, quindi indirettamente riferibile al matrimonio omosessuale, si crea persino il paradosso giuridico per cui l’unione matrimoniale tra persone del medesimo sesso non sarebbe solo invalida, bensì giuridicamente e, dunque, legalmente inesistente.
Tale orientamento, tuttavia, seppur in parte svuotato dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (articolo 12), la quale non prevede quel requisito di “naturalità” di cui un nucleo familiare pare debba necessariamente essere permeato, è paradossalmente ed in tale circostanza suffragato da numerose pronunce della Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (che funge da organo giusdicente proprio su quella Carta !!!), la quale palesemente nega che le coppie omosessuali abbiano diritto al matrimonio, con ciò solo disattendendo il tenore letterale della rubrica di quell’articolo 12 della C.E.D.U., intitolantesi “diritto al matrimonio”.
In tale ottica internazionale, è dunque d’obbligo effettuare un’analisi di studio comparatistico sulla presente disciplina, atteso che, proprio in Europa, il matrimonio omosessuale è previsto e giuridicamente disciplinato in Olanda (dall’anno 2001), Belgio (dall’anno 2003), Spagna e Regno Unito (dall’anno 2005).
Nel contesto europeo, occorre inoltre distinguere gli ordinamenti giuridici che ammettono in toto il matrimonio omosessuale, quindi facendone discendere in capo ai coniugi tutti gli obblighi relativi, da quelli che, invece, ammettono esclusivamente le cc.dd. unioni civili (domestic o registered partnerships), costituenti istituti giuridici differenti dal matrimonio vero e proprio e che, comunque, estendono ai conviventi “registrati” alcuni diritti propri dei coniugi.
Nella prima ipotesi, l’unione omosessuale viene del tutto parificata al matrimonio e quindi ciascun soggetto acquisisce lo status coniugale , perdendo di conseguenza lo stato libero, mentre nel caso delle unioni civili, viene semplicemente attribuita rilevanza giuridica alla convivenza “di fatto”, more uxorio.
Forme di riconoscimento delle unioni more uxorio omosessuali sono previste in Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Croazia, Gran Bretagna, Ungheria, Lussemburgo ed in Francia, ove nel 1999 è stato istituito l’istituto del PACS, il “contratto stipulato tra due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso per organizzare la loro vita in comune”, al quale però non possono estendersi, per via analogica, le norme che regolano il matrimonio francese.
Di sensibilità giuridica parzialmente differente è invece l’ordinamento giuridico nord-americano, ove il matrimonio omosessuale è previsto in numerosi Stati federali degli Stati Uniti ed in numerosi altri invece sono dettate e disciplinate le Unioni civili omosessuali; in Canada, dopo essere stato legalizzato in alcuni Stati federali, il matrimonio omosessuale è stato esteso e riconosciuto in tutto il territorio nazionale, con il Civil marriage Act del 2005.
E’ dunque agevole rilevare come sia proprio il legislatore italiano, nonostante uno scenario potenzialmente ottimistico in ambito internazionale, a mostrare una certa ritrosìa in tema di riconoscimento di diritti positivi in capo agli omosessuali.
Le ragioni di questo “fallimento” normativo, e di una forma di “handicap” legislativo in senso lato, possono certamente essere ricondotti, da un lato, alla incombente presenza della gerarchia cattolica all’interno delle Istituzioni politiche di riferimento ma dall’altro, per onestà intellettuale, ad un atteggiamento flebile, timido, inconsistente, da parte delle maggiori associazioni di omosessuali, che si traduce in una abitudine squisitamente pubblicitaria, che però ottiene come obiettivo finale, soltanto la mancanza di risultati concreti.
Una voce autorevole nel panorama giuridico e costituzionale italiano, lascia però sperare in qualche spiraglio di luce; la distanza ancora grandissima tra gli sforzi di rinnovamento civile e la condizione dell’omosessuale in Italia, mostrano certamente gli ostacoli radicati nelle norme e nelle prassi e le difficoltà di rimuovere arretratezze e pregiudizi, che dominano anche là dove ci si dovrebbe aspettare un atteggiamento volto a creare le condizioni per una loro eliminazione e, prima di tutto, per rimuovere la cultura che li sostiene.
Sia il disegno di legge sull’istituzione dello stato di unione civile, che la vigenza del divieto di discriminazione per orientamento sessuale contenuto nella normativa dell’Unione Europea (alla quale l’ordinamento italiano è pure costituzionalmente subordinato) sono definibili “vie già tracciate”, non restando che cominciare a percorrerle. Per dirla con Rodotà, “basta non rimanere prigionieri del perbenismo sempre in agguato, e rendersi conto che l’affermazione dei diritti civili vale qualche sacrosanta forzatura”.
Dott.
Valerio Santagata