Le conseguenze della cessazione della convivenza more uxorio
Le conseguenze derivanti dalla cessazione della convivenza more uxorio, per volontà unilaterale o per morte di un convivente, aprono uno scenario parzialmente indefinito, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i conviventi. Si esclude certamente un’obbligazione risarcitoria in capo al “responsabile” della rottura della convivenza, non essendo previsto alcun obbligo di risarcire il danno causato dalla rottura del ménage a carico del convivente che abbia unilateralmente deciso di porre termine alla relazione.
In ordine all’annosa questione circa l’assegnazione della casa familiare, in caso di cessazione della convivenza, la persona convivente, in quanto legata al partner proprietario dell’immobile da un mero rapporto di fatto, non gode di un diritto autonomo alla coabitazione (come invece previsto dall’articolo 143 c.c. A favore dei coniugi), ma ha soltanto un semplice godimento di fatto, riconoscendo tutt’al più una tutela possessoria, comunque qualificata. Nessuna tutela altresì è prevista per legge in ordine ai profili di successione a favore del superstite (salvo si disponga a favore del convivente per testamento o per donazione, o nell’ipotesi di adozione del convivente, ai sensi dell’articolo 291 c.c., con la quale quest’ultimo viene trasformato in legittimario).