Famiglie di Fatto
Il costume sociale ha presentato nel corso degli anni, e presenta tutt’oggi, in maniera decisa e progressiva, il fenomeno delle c.d. famiglie di fatto, altrimenti dette convivenze more uxorio.
Si tratta di unioni libere, di convivenze fra l’uomo e la donna o fra persone omosessuali analoghe al matrimonio, basate semplicemente sul libero consenso dei partners, ma che si distinguono dalla famiglia legittima di cui all’articolo 29 della Costituzione, in quanto non fondantesi sul matrimonio (per cui è sottratta ad ogni disciplina giuridica conseguente).
Si distingue peraltro anche dalla mera coabitazione, poiché la convivenza more uxorio è caratterizzata da una certa stabilità, da un legame affettivo tra i conviventi, dalla spontaneità dei comportamenti dei partners; come peraltro sancito dalla Corte di Cassazione, sottolineando un favor verso l’affectio come elemento di caratterizzazione della convivenza, “deve trattarsi di una convivenza caratterizzata da inequivocità, serenità e stabilità”.
Nonostante tale realtà resti ancora priva di una disciplina giuridica organica, la convivenza è considerata perfettamente lecita, ciò desumendosi anche dalla lettura dell’articolo 317 bis c.c., che attribuisce l’esercizio della potestà sul figlio naturale ad entrambi i genitori che lo abbiano riconosciuto, se conviventi.
In assenza di regole che disciplinino i rapporti personali e patrimoniali tra conviventi, assimilabili comunque a quelle che regolano il rapporto tra coniugi, ci si domanda se i doveri e i diritti che nascono dal matrimonio (fedeltà, assistenza materiale e morale, collaborazione, coabitazione, contribuzione) valgano anche per la coppia di fatto. Quelli che sono obblighi legali per i coniugi, nella famiglia di fatto sono invece espressione della più ampia autonomia dei conviventi, nell’ambito di un’unione non formalizzata. D’altronde, la mancata osservanza di detti doveri non fonda alcuna pretesa giuridicamente azionabile
Non si escludono, tuttavia, ipotesi di illiceità, come in caso di convivenza incestuosa (peraltro penalmente sanzionata all’articolo 564 c.p.), o di convivenza adulterina (perché contraria al dovere di fedeltà derivante dal matrimonio cui è ancora legato un partner, o entrambi).
I rapporti patrimoniali tra i conviventi
Le conseguenze dellla cessazione della convivenza more uxorio
Le convivenze omosessuali