Domande Frequenti
Forme di matrimonio previste
Nell’ordinamento giuridico italiano convivono essenzialmente due forme di matrimonio: quello civile, interamente regolamentato dalle leggi italiane, e quello concordatario, ossia un matrimonio religioso, stipulato secondo le regole sancite dal diritto canonico che, in seguito a trascrizione nei registri dello stato civile, acquisisce effetti civili. Vi è da segnalare, poi, il cosiddetto matrimonio acattolico che non rappresenta un’ulteriore forma matrimoniale, ma solo un differente modo di celebrazione. Esso è celebrato davanti ai ministri dei culti diversi da quello cattolico. In tal caso, sia l’atto che il rapporto sono integralmente regolati dal codice civile ed il ministro di culto è considerato come un pubblico ufficiale, autorizzato alla celebrazione del matrimonio dalla legge.
Quali sono i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio?
Per l’articolo 29 della Costituzione <<il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare>>. Il codice civile, riformato nel 1975, traduce il precetto costituzionale in questi principi: il marito non è più, come in passato, il capo della famiglia, titolare di una potestà maritale sulla moglie; il marito e la moglie hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, concordano fra loro l’indirizzo della vita familiare ed hanno, ciascuno, il potere di attuarlo, fissano di comune accordo la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi. I doveri dei coniugi hanno carattere di reciprocità e sono:
a) Il dovere reciproco di fedeltà
b) Il dovere reciproco all’assistenza morale e materiale
c) Il dovere reciproco della coabitazione
d) Il dovere reciproco alla collaborazione nell’interesse della famiglia
Cosa si intende per obbligo di fedeltà coniugale?
Comporta il divieto per i coniugi di intrattenere relazioni sentimentali o sessuali con terzi.
Tale obbligo, connesso all’esclusività e alla nostra concezione culturale monogamica, ha una incidenza sicuramente meno pregnante rispetto al passato.
In caso di adulterio o concubinato, infatti, non sono più previste sanzioni penali, potendo la violazione di tale divieto al massimo rappresentare motivo di addebito della separazione, sempre se il giudice accerti che a tale violazione sia riconducibile la crisi dell’unione familiare, ossia sussista un nesso causale determinante tra la violazione suddetta e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Cosa si intende per obbligo di coabitazione?
La coabitazione è espressione della covivenza che la nostra coscienza sociale riferisce ai coniugi, quale segno di comunione di vita spirituale, materiale e sessuale. Pertanto è requisito indispensabile ad un vincolo matrimoniale ed invalido sarebbe un eventuale patto di non coabitazione. Non integra ipotesi di violazione dell’obbligo l’allontanamento di breve durata che non pregiudichi la comunanza di vita. La coabitazione, comunque, può essere interrotta per giusta causa quando, ad esempio, sia stata depositata la domanda di separazione.
Che cosa si intende per obbligo di assistenza morale e materiale?
Esso costituisce, unitamente all’obbligo di fedeltà, il necessario completamento di quell’impegno di vita assieme che i coniugi assumono con il matrimonio e comporta un reciproco dovere di protezione e soddisfazione dei bisogni e delle esigenze dell’altro coniuge.
E’ comunque il caso di evidenziare che quello dell’assistenza è un concetto assai vago e generico che va dalla dedizione reciproca alla collaborazione nell’interesse della famiglia e al reciproco sostegno economico, comprendendo anche un fondamentale aspetto di natura morale.
Dal punto di vista strettamente morale, l’assistenza consiste nel sostegno reciproco nella sfera affettiva, psicologica e spirituale e in esso deve senz’altro farsi rientrare il dovere di rispettare la persona dell’altro coniuge, ciò che comporta, secondo giurisprudenza consolidata, l’inviolabile dovere di rispettarne, oltre che la personalità morale, anche la cultura e il temperamento, nonché l’obbligo di comunicarle le notizie riguardanti la propria sfera personale che possano determinare effetti e conseguenze sulla vita familiare.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che l’obbligo de quo deve ritenersi violato in presenza di un ingiustificato aiuto e conforto spirituale accompagnato dalla volontaria aggressione alla personalità dell’altro per annientarla, deprimerla o comunque ostacolarla.
Per quanto concerne il profilo materiale, l’assistenza si identifica con il sostegno reciproco nei bisogni della vita quotidiana, quali, ad esempio, l’assistenza in caso di malattia o l’aiuto nell’attività di lavoro o di studio e nello svolgimento dei compiti che l’altro coniuge si è assunto nella ripartizione delle incombenze familiari.
Che cosa si intende per obbligo di collaborazione?
Anche tale obbligo, come quello di assistenza, si ispira ai principi di solidarietà che sono alla base dell’unione coniugale e che impongono una partecipazione di entrambi i coniugi alla gestione e alla costruzione della comunanza di vita, indispensabile meta matrimoniale. Per questo i coniugi devono contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione al proprio reddito e alle capacità lavorative. Rileva, in tal senso, anche un eventuale lavoro casalingo, pienamente parificato ad un qualsiasi lavoro professionale.