Gli obblighi dei genitori verso i figli


La condizione giuridica del figlio o, come tecnicamente si dice, il suo stato entro la famiglia può essere quello di figlio legittimo o di figlio naturale o di figlio adottivo. I primi due stati si basano sul fatto naturale della generazione, il terzo deriva da un atto giuridico, l’adozione, che stabilisce un rapporto elettivo di filiazione fra persone non legate da un vincolo di sangue.

Lo stato di figlio legittimo, contrapposto a quello di figlio naturale, spetta, in linea di principio a chi sia stato concepito o sia nato in costanza di matrimonio, ossia da genitori tra loro coniugati, non importa che si trattasse di matrimonio valido oppure di matrimonio poi dichiarato nullo. Secondo quanto disposto dall’articolo 147 del codice civile, entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, adempiendo questo dovere in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

All’adempimento di questi doveri è preordinata la potestà dei genitori, ad essi spettante sui figli minori. La potestà genitoriale si esplica nell’educazione e nella cura del minore, da un lato, nella rappresentanza legale e nella gestione del suo patrimonio, dall’altro. La titolarità della potestà spetta ad entrambi i genitori, che possono esercitarla disgiuntamente solo per compiere atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione l’esercizio deve essere congiunto.

E’ opportuno evidenziare che il diritto al mantenimento permane anche nei confronti del figlio maggiorenne, per consentirgli di acquisire quella preparazione sociale e culturale che gli consenta di divenire produttivo e maturo per una propria autonoma esistenza; ciò non vuol dire, tuttavia, che l’obbligo sussista anche laddove il mancato inserimento nel mondo del lavoro dipenda da sua negligenza.