La comunione e la separazione dei beni
Dal matrimonio scaturiscono non solo rapporti personali tra i coniugi, costituiti da quell’insieme di diritti e doveri sanciti dall’articolo 143 del codice civile, ma anche rapporti patrimoniali. Per quanto riguarda il regime patrimoniale tra i coniugi, è necessario ricordare che l’articolo 159 del codice civile stabilisce che: “Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituita dalla comunione dei beni…”. Tra il marito e la moglie può esserci comunione oppure separazione dei beni. In Italia il regime legale è quello della comunione dei beni: occorre una specifica opzione dei coniugi per instaurare tra loro, in luogo del regime di comunione, quello della separazione dei beni. La comunione comprende:
a) I beni acquistati dai coniugi, anche separatamente, durante il matrimonio, ad eccezione di quelli personali.
b)I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti ma non consumati al momento dello scioglimento della comunione.
c) I proventi dell’attività separata di ciascuno di essi, percepiti ma non ancora consumati al momento dello scioglimento della comunione.
d) Le aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi.
L’amministrazione ordinaria dei beni della comunione spetta, disgiuntamente, a ciascun coniuge, gli atti di straordinaria amministrazione debbono, invece, essere compiuti congiuntamente da essi e, in caso di disaccordo, ci si rivolge al giudice.
Se, invece, i coniugi optano, al momento del matrimonio o successivamente, per il regime di separazione dei beni ciascuno di essi resta proprietario individuale dei beni che acquista durante il matrimonio e ne ha, individualmente, il godimento e l’amministrazione.