Diritto di Famiglia


La famiglia è un’istituzione naturale, un gruppo sociale universale che realizza la funzione affettiva e protettiva dei propri membri e quella procreativa per garantire la sopravvivenza del genere umano.

Le persone che vivono nella famiglia sono normalmente legate fra loro da vincoli di parentela, di coniugio, di affinità.

Deve intendersi per famiglia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, affinità, tutela o altri vincoli affettivi, coabitanti od aventi dimora abituale nello stesso comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante l’unificarsi dei loro redditi.

L’universo del diritto di famiglia ha da sempre interessato e permeato la sensibilità e l’interesse del fenomeno giuridico, sin dalla disciplina dettagliata presente nelle regole del diritto romano, ove l’istituzione familiare si fondava essenzialmente sulla agnatio ( vincolo di parentela e di sangue in linea maschile derivante dal matrimonio) e, dall’Imperatore Giustiniano in poi, sulla cognatio (parentela di sangue fra persone discendenti dallo stesso stipite, anche in linea femminile).

La familias romana era organizzata sotto l’autorità del capo, il pater familias, dotato di poteri assoluti (quasi identici al concetto di proprietà) sui suoi membri.

Il corso ed il decorso dei tempi, delle trasformazioni storiche, sociali ed economiche, hanno tuttavia destabilizzato e rivoluzionato quell’impostazione patriarcale, organizzata in linea puramente verticale e verticista, imponendo invero un modello “di passaggio” dalla grande famiglia patriarcale alla piccola famiglia nucleare.

La famiglia diviene, nell’età moderna e post-moderna, nella riflessione socio – giuridica, quel centro di sviluppo, tra coniugi e figli, dei rapporti di tipo affettivo ed emotivo, mantenendo ed anzi accentuando anche una funzione di socializzazione, comunemente ricondotta al processo di sviluppo psicofisico della prole.

È su tale modello che si appunta infatti, la riflessione suprema e de principiis del Costituente, consacrando all’articolo 29 della Costituzione della Repubblica Italiana il riconoscimento dell’organizzazione familiare come una società naturale, un gruppo intermedio tra Stato e cittadino, la formazione sociale per eccellenza, ove si sviluppa la personalità dei suoi membri.

La Costituzione riconosce espressamente l’autonomia e l’inviolabilità della famiglia come formazione sociale. Un quanto mai attuale Cicerone definiva la famiglia principium urbis et quasi seminarium reipublicae (fondamento della società civile e vivaio dello Stato). Pertanto, il DIRITTO DI FAMIGLIA non può essere lasciato alla mercè della volontà o del capriccio dei privati: le funzioni etiche e sociali essenziali della famiglia esigono, di conseguenza, che gli interessi privati familiari siano regolati e disciplinati dagli istituti, superiormente stabiliti dalla legge, e nella legge.

L’ordinamento della famiglia deve attribuire ai soggetti non esclusivamente diritti, ma generalmente un binomio inscindibile di diritti e doveri e, accanto ad un principio di libertà, troverà giusta e sana dimora anche un determinante principio di responsabilità.