Assegno di Mantenimento


La pronuncia di separazione personale dei coniugi, non determinando la cessazione del vincolo coniugale, comporta la persistenza dei doveri di solidarietà economica che derivano dal matrimonio.
Venuto meno, con la separazione, il dovere di collaborare nell’interesse della famiglia, il dovere di contribuzione si trasforma, nei confronti del coniuge economicamente più debole, in quello di corrispondergli un assegno di mantenimento.

Ai sensi dell’articolo 156 c.c., infatti, “il giudice stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia redditi adeguati propri.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”.

Il coniuge a cui non sia addebitata la separazione ha diritto a tale assegno di mantenimento, qualora le sue sostanze non gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio; si tende quindi a garantire il più possibile un regime economico analogo a quello del matrimonio, compatibilmente con la cessazione della convivenza.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge che lo percepisce periodicamente contrae nuovamente matrimonio (ma non se instaura una relazione di mera convivenza).

Anche a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè a seguito di divorzio, ove uno dei coniugi non abbia redditi tali da poter mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, esso potrà vedersi assegnato dal giudice del divorzio un assegno divorzile post – matrimoniale, in un’ottica legislativa improntata al principio del dovere di solidarietà postconiugale.
Presupposto per la concessione dell’assegno è l’inadeguatezza delle risorse economiche tale da non consentire la conservazione del precedente stile di vita, rilevando, a tal proposito, il notevole deterioramento, a causa del divorzio, delle precedenti condizioni economiche.

La comunione e la separazione dei beni

Dal matrimonio scaturiscono non solo rapporti personali tra i coniugi, costituiti da quell’insieme di diritti e doveri sanciti dall’articolo 143 del codice civile, ma anche rapporti patrimoniali. Per quanto riguarda il regime patrimoniale tra i coniugi, è necessario ricordare che l’articolo 159 del codice civile stabilisce che: “Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituita dalla comunione dei beni…”. Tra il marito e la moglie può esserci comunione oppure separazione dei beni. In Italia il regime legale è quello della comunione dei beni: occorre una specifica opzione dei coniugi per instaurare tra loro, in luogo del regime di comunione, quello della separazione dei beni. La comunione comprende:
I beni acquistati dai coniugi, anche separatamente, durante il matrimonio, ad eccezione di quelli personali.

  • I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti ma non consumati al momento dello scioglimento della comunione.
  • I proventi dell’attività separata di ciascuno di essi, percepiti ma non ancora consumati al momento dello scioglimento della comunione.
  • Le aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi.
  • L’amministrazione ordinaria dei beni della comunione spetta, disgiuntamente, a ciascun coniuge, gli atti di straordinaria amministrazione debbono, invece, essere compiuti congiuntamente da essi e, in caso di disaccordo, ci si rivolge al giudice.
  • Se, invece, i coniugi optano, al momento del matrimonio o successivamente, per il regime di separazione dei beni ciascuno di essi resta proprietario individuale dei beni che acquista durante il matrimonio e ne ha, individualmente, il godimento e l’amministrazione.