Affidamento Condiviso
L’articolo 155 comma 1 c.c. dispone che l’affidamento, ed ogni altro provvedimento relativo ai figli deve essere pronunziato avendo come esclusivo criterio di decisione quello dell’interesse morale e materiale della prole, pur individuandolo nella fattispecie concreta, essendo l’interesse di ciascun minore particolare e diverso rispetto ad ogni altro, e potendo quindi variare in relazione all’età, all’istruzione, alla maturità del singolo.
Il giudice, ai sensi del comma 7 dell’articolo 155 c.c., nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli, “deve tenere conto dell’accordo fra le parti”, vale a dire che, nonostante le determinazioni contenute nell’accordo dei genitori non siano vincolanti ai fini del giudizio, ogni provvedimento che da esse se ne distacchi, tuttavia, dovrà essere motivato in relazione al prominente interesse della prole.
L’autonomia privata avrà maggiore spazio nelle materie disponibili, sulle quali il giudice non provveda, come le pattuizioni relative alle modalità di visita ai figli e quelle riguardanti i soggiorni presso ciascuno dei genitori.
Facendo salve le ipotesi eccezionali e di maggiore gravità, ove appaia palese la congruità e la convenienza di statuire un affidamento esclusivo ad uno dei genitori, con il quale il giudice individua il genitore considerato maggiormente idoneo all’affidamento, ed in capo al quale si determina la concentrazione dell’esercizio in via esclusiva della potestà genitoriale, lo strumento dell’affidamento condiviso e dell’affidamento congiunto paiono due rimedi congrui all’esigenza di garantire al figlio minore quel diritto alla bigenitorialità necessario per il suo più pieno e proficuo sviluppo psico – affettivo.
Nell’affidamento congiunto, entrambi i genitori continuano ad esercitare la potestà sul figlio minore, assumendosene le relative responsabilità, anche se il figlio coabiti con uno soltanto di loro, e ciò anche a seguito di procedura di divorzio.
L’affidamento congiunto presuppone il massimo spirito collaborativo tra i coniugi, essendo richiesta la piena convergenza del loro impegno in funzione della realizzazione dell’interesse del minore a mantenere gli stessi rapporti con entrambi i coiugi, ed a crescere secondo un unico e concorde progetto educativo.
La riforma del 2006 introduce, in antitesi alle discriminazioni genitoriali poste dallo strumento dell’affidamento esclusivo, l’istituto dell’affidamento condiviso, che presuppone la partecipazione di entrambi i genitori alla cura ed all’educazione dei figli, preferibilmente concordata, ma operante anche in assenza di accordo.